Art. 184. - Effetti del concordato per i creditori., Tribunale di Milano

Tribunale di Milano – La proposta di concordato preventivo, una volta omologata, risulta immodificabile per quanto concerne il tempo, la misura e le modalità di soddisfacimento dei creditori.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 17 novembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Sergio Rossetti, Giud. Luca Giani e Rosa Grippo.

Concordato omologato – Differimento dei termini di pagamento – Istanza di autorizzazione presentata in tal senso dal debitore - Non accoglibilità - Immodificabilità del tempo, dei modi e delle modalità di soddisfacimento dei creditori.

Data di riferimento: 
17/11/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Milano – Domanda di concordato preventivo: inefficacia nei confronti della massa del pagamento effettuato dal debitore a favore dei creditori anteriori, anche se mediante consegna di cambiali tratte .

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 06 giugno 2018 – G.U. Filippo D'Aquino.

Concordato preventivo - Imprenditore – Deposito della domanda di ammissione – Pubblicazione – Pagamento di creditori anteriori – Inefficacia – Violazione della par condicio creditorum.

Debitore concordatario – Pagamento di creditori anteriori – Autorizzazione da parte degli organi della procedura - Ammissibilità se configuranti atti di straordinaria amministrazione.

Data di riferimento: 
06/06/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]