Tribunale di Milano – Domanda di concordato preventivo: inefficacia nei confronti della massa del pagamento effettuato dal debitore a favore dei creditori anteriori, anche se mediante consegna di cambiali tratte .
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 06 giugno 2018 – G.U. Filippo D'Aquino.
Concordato preventivo - Imprenditore – Deposito della domanda di ammissione – Pubblicazione – Pagamento di creditori anteriori – Inefficacia – Violazione della par condicio creditorum.
Debitore concordatario – Pagamento di creditori anteriori – Autorizzazione da parte degli organi della procedura - Ammissibilità se configuranti atti di straordinaria amministrazione.
Debitore concordatario – Pagamento di creditori anteriori – Effettuazione mediante consegna di cambiale tratta – Inefficacia - Violazione della par condicio creditorum.
Risulta vietata all'imprenditore, dopo il deposito e la pubblicazione della di lui domanda di concordato preventivo, l'effettuazione volontaria, in qualunque forma, di pagamenti di crediti anteriori, in quanto lesivi della par condicio creditorum sia se vengono eseguiti prima dell'omologa, stante che i creditori stessi risultino privati ex art. 168 L.F. del diritto di agire in executivis, sia se posteriormente all'omologa in violazione dell'art. 184 L.F.; ragion per cui laddove intervenuti devono essere considerati inefficaci nei confronti della massa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il pagamento volontario o spontaneo da parte del debitore concordatario, che risulti estraneo per tempi, modalità e importi al piano e alla proposta, risulta eseguibile, a seguito di autorizzazione da parte del giudice delegato, qualora sia qualificabile come atto di amministrazione straordinaria e ove consenta vantaggi alla massa dei creditori. In assenza di detto organo, perché non ancora nominato, tale iniziativa da parte del debitore non può in ogni caso essere assunta ed è per questa ragione che i pagamenti dei crediti anteriori nel concordato con riserva (come qualunque atto di straordinaria amministrazione) devono, in assenza del giudice delegato, essere autorizzati dal Tribunale ex art. 161, settimo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nonostante non possa trovare applicazione il disposto degli artt. 44, primo comma, e 78, secondo comma, L.F. relativo alla procedura fallimentare, in quanto non richiamato dall' art. 169 L.F., deve considerarsi inefficace anche il pagamento eseguito dal debitore, che abbia richiesto l'ammissione ad una procedura di concordato preventivo, a favore di un creditore anteriore, che abbia luogo mediante consegna di una cambiale tratta, in quanto il successivo pagamento da parte del trattario a favore del prenditore, effettuato in assolvimento del suo debito di provvista nei confronti del traente e contestualmente del rapporto di valuta tra questi ed il beneficiario, comporta, con riferimento a questo secondo adempimento, violazione della par condicio creditorum in quanto attuato indipendentemente dall'ordine di graduazione dei crediti previsto dal concordato per il solo fatto di essere quel particolare creditore venuto in possesso di uno strumento di pagamento cartolare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)