Tribunale di Padova – Concordato preventivo: differenza tra cessione”pro solvendo” e “pro soluto”, effetti nei confronti soci illimitatamente responsabili che risultino anche fideiussori, inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte sui loro beni.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 19/04/2021 - 09:01Tribunale di Padova, Sez. II civ., 31 marzo 2021 – Giudice unico Luca Marani.
Concordato preventivo - Differenza tra cessione “pro solvendo” e cessione “pro soluto” - Previsione nel secondo caso - Immediata e totale liberazione del debitore
Concordato delle società - Soci illimitatamente responsabili - Efficacia nei confronti di questi anche se fideiussori – Prevalenza della posizione di soci - Pagamento della percentuale concordataria – Possibile esdebitazione degli stessi.
Data di riferimento:
30/03/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]