Art. 104. - Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito., esercizio provvisorio

Trib.Busto Arsizio – Esercizio provvisorio – Contratti pendenti – Non prededucibilità dei crediti maturati prima del fallimento.

Tribunale di Busto Arsizio, 03 dicembre 2010 - Pres. Leotta - Est. Maria Eugenia Pupa.

Ai sensi dell'art. 104 LF, comma 9, il momento di decorrenza dell'applicabilità degli artt. 72 ss. LF è individuato nella cessazione dell'esercizio provvisorio. Ne consegue che non è prededucibile il credito relativo al periodo anteriore all'attivazione dell'esercizio provvisorio, maturato nell'ambito dei contratti pendenti (nella specie, contratti di fornitura di energia elettrica e gas). (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
03/12/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Bologna - Esercizio provvisorio successivo al fallimento e poteri del tribunale.

Tribunale di Bologna, 14 agosto 2009 - Pres. Colonna - Est. Liccardo. Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti

Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Autorizzazione successiva alla dichiarazione di fallimento - Competenza del Tribunale - Sussistenza.

Data di riferimento: 
14/08/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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