Corte di Cassazione (4710/2021) – Non va riconosciuta la prededuzione a favore del professionista che ha assistito il debitore in sede di presentazione di una domanda di concordato subito rinunciata, qualora non sia stata aperta procedura.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 03/05/2021 - 16:04Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2021, n. 4710 – Pres. Magda Cristiano, Rel Roberto Amatore.
Concordato preventivo – Istanza presentata con l'assistenza di un professionista - Domanda rinunciata subito dopo – Consecuzione procedure – Dichiarazione di fallimento – Insinuazione al passivo - Credito del professionista – Riconoscimento della prededuzione – Esclusione - Crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale – Apertura della procedura – Necessità.