Corte di Cassazione (5034/2022) – Il beneficio del consolidamento delle ipoteche, previsto dall'art. 39, comma 4, del TUB va escluso laddove il mutuo fondiario venga revocato ex art. 67 L.F. perché costituito per estinguere un precedente credito.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 12/05/2022 - 17:00Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5034 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Roberto Amatore
Fallimento - Mutuo fondiario – Stipula a scopo solutorio – Estinzione di un preesistente credito della banca mutuante - Revocabilità ex art. 67, primo comma, n. 2) L.F. - Ipoteca iscritta a garanzia - Consolidamento ex art. 39, comma 4. del TUB – Esclusione.