Corte di Cassazione Sez Un. (5049/2022) - Revocabilità del pagamento pur se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l'importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno.
Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Febbraio 2022, n. 5049. Pres. Curzio. Est. Acierno.
Revocabilità ex art. 67, comma 2, l.fall. del pagamento effettuato nel periodo sospetto - Importo derivante dalla vendita di un bene oggetto di pegno - Irrilevanza
Il pagamento eseguito dal debitore successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato ex art. 67, comma 2, l.fall., ove si accerti la "scientia decoctionis" del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l'importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno. (massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26857.pdf
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20n.%205049.pdf
[Cfr anche in questa rivista: Tribunale di Latina, Prima Sezione Civile, 27 marzo 2020 – https://www.unijuris.it/node/5166 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 marzo 2021, n. 8923 - https://www.unijuris.it/node/5578]