Corte di Cassazione (17230/2022) – La trascrizione solo dopo la dichiarazione di fallimento dell'ex proprietario di un titolo di acquisto della proprietà di un bene non è opponibile alla massa ma può provare l'inizio del possesso ad usucapionem.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 14/07/2022 - 08:56Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 maggio 2022, n. 17230 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Marco Vannucci.
Soggetto poi fallito – Anteriore trasferimento della proprietà di un bene – Titolo che lo attesta – Trascrizione successiva al fallimento – Non opponibilità alla massa fallimentare – Momento iniziale del possesso da parte del nuovo proprietario - Utilizzo di quel titolo quale prova presuntiva a fini di usucapione – Ammissibilità – Fondamento.