Tribunale di Prato - Concordato preventivo e requisiti di opponibilità delle cessioni di crediti avvenute in data anteriore al deposito dell’istanza di ammissione alla procedura.
Tribunale di Prato 23 dicembre 2016 - Giudice Raffaella Brogi.
Concordato preventivo – Cessioni di credito – Prova - Opponibilità – Requisiti e presupposti necessari.
Considerato il richiamo dell’art. 169 L.F. all’art. 45 L.F. e la conseguente operatività dell’art. 2914 n. 2 c.c., non sono opponibili alla procedura di concordato preventivo le cessioni di crediti non solo laddove risultino attestate da atti che siano carenti dei requisiti, di cui all’ art. 1346 c.c., di determinatezza e determinabilità del credito ceduto, ma altresì qualora non siano state notificate al debitore ceduto in epoca anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo [nello specifico gli atti che la banca aveva prodotto in causa per attestare l’avvenuta cessione a suo favore di crediti da parte del soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo, che per tale motivo si era visto ostacolato nella riscossione di alcuni crediti vantati nei confronti di terzi, non solo non contenevano una sufficiente indicazione del creditore cedente, del debitore ceduto, del profilo causale e dell’ammontare del credito ceduto, ma non provavano che la notifica al debitore ceduto fosse avvenuta anteriormente al deposito dell’istanza di ammissione alla procedura]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)