Tribunale di Treviso – Il creditore fondiario che abbia ottenuto soddisfazione provvisoria in sede esecutiva è tenuto a restituire gli importi percepiti in eccedenza rispetto a quanto spettantegli in base alla definitiva graduazione dei crediti.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 07/01/2021 - 16:11Tribunale di Treviso, Sez. Prima Civile, 25 novembre 2020 – Giudice Marco Saran.
Fallimento – Creditore fondiario – Esperimento di azione esecutiva – Sede di riparto - Principio della graduazione dei crediti - Applicabilità anche nei suoi confronti - Importo provvisoriamente ottenuto – Eccedenza rispetto a quanto dovutogli – Necessaria restituzione – Azione di recupero esperibile dal curatore.