Corte di Cassazione (5480/2023) – Al fine di escludere da fallimento un artigiano non rileva il criterio qualitativo previsto dall'art. 2083 c.c. ma solo il processo congiunto dei requisiti quantitativi previsti dall'art. 1, secondo comma, L.F.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 15/03/2023 - 17:06Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2023, n. 5480 - Pres. Loredana Nazzicone, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Dichiarazione di fallimento di un soggetto che si professi artigiano – Presupposto valido – Criterio quantitativo – Superamento di alcune delle soglie dimensionali previste dall'art. 1, secondo comma, L.F. - Criterio qualitativo previsto dall'art. 2083 c.c. - Irrilevanza.