Corte di Cassazione (22954/2020) - Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte nei giudizi di impugnazione (c.d. giudicati endofallimentari) producono effetti solo al fine del concorso ma non anche della graduazione dei crediti.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 02/12/2020 - 09:45Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 ottobre 2020, n. 22954 – Pres. Francesco Genovese,Rel. Paola Vella.
Fallimento – Stato passivo - Giudicati endofallimentari – Effetti – Accertamenti definitivi del diritto dei creditori a partecipare al concorso – Decisioni determinanti anche ai fini della graduazione dei privilegi – Esclusione – Attività riservata alla successiva fase del riparto.