Tribunale di Rimini – Non risulta fallibile il soccidante che svolga in associazione col soccidario attività agricola di allevamento di animali anche se finalizzata, ma in modo non prevalente, al commercio dei propri prodotti.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 10/04/2020 - 12:21Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Unica Civile – Ufficio fallimentare, 25 febbraio 2020 – Pres. Francesca Miconi, Rel. Silvia Rossi, Giud. Lorenzo Maria Lico.
Imprenditore agricolo anche soccidante – Svolgimento di attività prevalentemente agricola in associazione col soccidario – Allevamento intensivo di pollame - Finalizzazione alla vendita delle uova – Circostanza che non esclude la natura agricola dell’attività – Non assoggettabilità a fallimento.