Tribunale di Rimini – Non risulta fallibile il soccidante che svolga in associazione col soccidario attività agricola di allevamento di animali anche se finalizzata, ma in modo non prevalente, al commercio dei propri prodotti.

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Data di riferimento: 
25/02/2020

Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Unica Civile – Ufficio fallimentare, 25 febbraio 2020 – Pres. Francesca Miconi, Rel. Silvia Rossi, Giud. Lorenzo Maria Lico.

Imprenditore agricolo anche soccidante – Svolgimento di attività prevalentemente agricola in associazione col soccidario – Allevamento intensivo di pollame  - Finalizzazione alla vendita delle uova – Circostanza che non esclude la natura agricola dell’attività – Non assoggettabilità a fallimento.

Non perde la propria natura di imprenditore agricolo e non è assoggettabile a fallimento l’imprenditore che svolga anche attività di commercio dei propri prodotti e di prodotti acquistati da terzi purché ciò avvenga in misura non prevalente rispetto alle attività prettamente agricole disciplinate dall’art. 2135 c.c. Non rilevano a tal fine né la circostanza che l’imprenditore, nei cui confronti venga proposta istanza di fallimento, risulti essere mero affittuario dei terreni sui quali viene svolta l’attività agricola essendo sufficiente la mera possibilità da parte sua di utilizzo del fondo, né, trattandosi nello specifico di attività consistente nell’allevamento di galline ovaiole finalizzato alla vendita delle uova prodotte, la circostanza che lo stesso risulti essere soccidante, in quanto il contratto di soccida, ai sensi dell’art. 2170 c.c., è un contratto associativo pur sempre volto all’allevamento e sfruttamento del bestiame e attività connesse. Né, da ultimo, nuoce alla qualificazione come agricola di quella particolare attività il fatto che l’allevamento del pollame venga svolto in modo intensivo, in batteria, essendo la sua natura agricola legata alla cura di un ciclo biologico della vita delle galline o di almeno una fase del ciclo stesso e questo a prescindere dalla quantità di animali allevati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23445.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 22 febbraio 2019, n. 5342 https://www.unijuris.it/node/4600]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: