Trib. Roma- Int. Fin.- Profilo del cliente, rifiuto di fornire informazioni e obblighi dell’intermediario.
Inserito da Giulia Gabassi il Sab, 05/02/2011 - 10:13Tribunale Roma, 02 novembre 2010 - Pres., est. Corrias.
Tribunale Roma, 02 novembre 2010 - Pres., est. Corrias.
Tribunale di Roma 29 marzo 2010 -dott.ssa Raffaella Tronci
Ove nel contratto quadro sia prevista una forma specifica per i successivi ordini di negoziazione, deve ritenersi che essa sia stata convenzionalmente pattuita per la validità degli stessi, ex art. 1352 c.c. . Il singolo ordine di negoziazione deve essere qualificato come autonomo atto negoziale; pertanto, ove non rivesta la forma prevista dalle parti, deve essere dichiarato nullo. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Roma, 8 giugno 2009 - Pres. Monsurrò - Est. Maria Gabriella Marcello.
Segnalazione dell'Avv. Maria De Giorgio
Piano finanziario (Visione Europa) - Collegamento negoziale - Offerta fuori sede - Clausola di recesso riferibile al solo contratto di acquisto delle quote dei fondi di investimento - Nullità - Sussistenza.
Tribunale di Roma - Pres. Misiti Rel. Lamorgese - 17 novembre 2005.
Intermediazione finanziaria - Annullamento di ordini per vizio del consenso - Presupposti - Onere della prova - Contenuti.