intermediazione finanziaria, Tribunale di Roma

Trib. Roma- Int. fin.- Nullità dell’ordine per violazione della forma convenzionale.

Tribunale di Roma 29 marzo 2010 -dott.ssa Raffaella Tronci

Ove nel contratto quadro sia prevista una forma specifica per i successivi ordini di negoziazione, deve ritenersi che essa sia stata convenzionalmente pattuita per la validità degli stessi, ex art. 1352 c.c. . Il singolo ordine di negoziazione deve essere qualificato come autonomo atto negoziale; pertanto, ove non rivesta la forma prevista dalle parti, deve essere dichiarato nullo. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
29/03/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

T. Roma- Int. fin.- Piano finanziario con contratti collegati e clausola di recesso.

Tribunale di Roma, 8 giugno 2009 - Pres. Monsurrò - Est. Maria Gabriella Marcello.
Segnalazione dell'Avv. Maria De Giorgio

Piano finanziario (Visione Europa) - Collegamento negoziale - Offerta fuori sede - Clausola di recesso riferibile al solo contratto di acquisto delle quote dei fondi di investimento - Nullità - Sussistenza.

Data di riferimento: 
08/06/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Trib. Roma- Annullamento ordini per vizio del consenso- Conflitto di interessi- Onere della prova.

Tribunale di Roma - Pres. Misiti Rel. Lamorgese - 17 novembre 2005.

Intermediazione finanziaria - Annullamento di ordini per vizio del consenso - Presupposti - Onere della prova - Contenuti.

Data di riferimento: 
17/11/2005
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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