Trib. Roma- Int. Fin.- Profilo del cliente, rifiuto di fornire informazioni e obblighi dell’intermediario.

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Data di riferimento: 
02/11/2010

Tribunale Roma, 02 novembre 2010 - Pres., est. Corrias.

Già in sede di stipulazione del contratto-quadro - avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento - in esecuzione del quale il cliente provvede ad impartire all'intermediario i singoli ordini di acquisto dei titoli, la banca è tenuta ad acquisire dal cliente tutta una serie di informazioni tese ad individuare il "profilo del cliente", indispensabile per poter valutare l'adeguatezza delle operazioni finanziarie consigliate agli investitori o effettuate per conto di essi. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Qualora il cliente rifiuti di fornire informazioni ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n.11522/98, l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di informazione e verifica in merito all'adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione, valutazione che deve essere in questo caso condotta tenendo conto di tutte le notizie in possesso dell'intermediario. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Dal rifiuto del cliente di fornire informazioni ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n.11522/98, l'intermediario deve desumere una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]