Trib. Roma- Int. fin.- Nullità dell’ordine per violazione della forma convenzionale.

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Data di riferimento: 
29/03/2010

Tribunale di Roma 29 marzo 2010 -dott.ssa Raffaella Tronci

Ove nel contratto quadro sia prevista una forma specifica per i successivi ordini di negoziazione, deve ritenersi che essa sia stata convenzionalmente pattuita per la validità degli stessi, ex art. 1352 c.c. . Il singolo ordine di negoziazione deve essere qualificato come autonomo atto negoziale; pertanto, ove non rivesta la forma prevista dalle parti, deve essere dichiarato nullo. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]