Tribunale di Rimini – L.C.A. e stato passivo: necessità, al fine del riconoscimento della prededuciblità del credito del professionista, che l'attività da lui svolta nella precedente sede concordataria risulti corretta e ragionevole.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 28/11/2018 - 09:51Tribunale di Rimini, Sez. Civile, 12 novembre 2018 – Pres. Rel. Francesca Miconi, Giud. Maria Carla Corvetta e Silvia Rossi.
Liquidazione coatta amministrativa – Stato passivo – Professionista – Precedente sede di concordato preventivo – Assistenza prestata alla società proponente - Compenso spettante – Prededucibilità del credito – Requisito della funzionalità – Riconoscimento - Correttezza e ragionevolezza dell'attività svolta - Presupposto necessario.
Data di riferimento:
12/11/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]