concordato preventivo, Art. 209. - Formazione dello stato passivo.

Tribunale di Rimini – L.C.A. e stato passivo: necessità, al fine del riconoscimento della prededuciblità del credito del professionista, che l'attività da lui svolta nella precedente sede concordataria risulti corretta e ragionevole.

Tribunale di Rimini, Sez. Civile, 12 novembre 2018 – Pres. Rel. Francesca Miconi, Giud. Maria Carla Corvetta e Silvia Rossi.

Liquidazione coatta amministrativa – Stato passivo – Professionista – Precedente sede di concordato preventivo – Assistenza prestata alla società proponente - Compenso spettante –  Prededucibilità del credito – Requisito della funzionalità – Riconoscimento - Correttezza e ragionevolezza dell'attività svolta -  Presupposto necessario.

Data di riferimento: 
12/11/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]