Tribunale di Roma - Il credito del professionista sorto in funzione della domanda di omologazione del piano ex art. 67 CCII, deve considerarsi in prededuzione nella misura del 75%.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 08/11/2023 - 16:23Tribunale Roma, 02 Ottobre 2023. Est. Tedeschi.
Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII – Compenso difensore – Prededucibilità nella misura del 75% ex art. 6 CCII – Sussistenza.
Il compenso del legale che assiste il debitore nella domanda di omologazione del piano ex art. 67 CCII va considerato in prededuzione nella misura del 75%.
Data di riferimento:
03/10/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]