Corte di Cassazione (6060/2022) – Il mandato all’incasso accompagnato dal pactum de compensando non determina l’estinzione delle obbligazioni contrapposte laddove la riscossione abbia luogo dopo l'ammissione del debitore al concordato preventivo.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 14/11/2022 - 09:45Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2022, n. 6060 – Pre. Andrea Scaldaferri, Rel. Giuseppe Fichera.
Ammissione del debitore al concordato preventivo – Compensazione tra i suoi debiti ed i crediti vantati nei confronti dei creditori – Ammissibilità – Presupposto necessario.