Tribunale di Milano – Sovraindebitamento ed esdebitazione a zero per debitori incapienti: limite reddituale richiesto per l'accesso e conseguenze del sopravvenire di utilità nei quattro anni successivi all'ammissione a tale beneficio.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 29/11/2021 - 15:39Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. Fallimentare, 26 ottobre 2021 (data della pronuncia) – Giudice designato.
Esdebitazione a zero del debitore incapiente – Presupposti di ammissibilità – Legislatore – Fissazione di un limite massimo annuo di reddito – Criterio adottato – Superamento della soglia – Rigetto della domanda - Possibilità di chiedere la liquidazione dei beni.