Art. 281 - Procedimento., Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Corte di Giustizia U.E.: interpretazione dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, in tema di possibile esclusione dall'esdebitazione di talune categorie di debiti.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. II, 08 maggio 2024, Causa C- 20/23 – Pres. A. Prechal, Rel. F. Biltgen.

Normativa dell'U.E. - Articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 – Rinvio pregiudiziale - Interpretazione corretta da parte della Corte di Giustizia U.E. - Esclusione dall'esdebitazione di talune categorie di debiti da parte degli Stati membri - Presupposti necessari.

Data di riferimento: 
08/05/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Fallimento: concessione del beneficio dell’esdebitazione in caso di non integrale liquidazione dell’IVA (questione pregiudiziale e decisione sulle spese).

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, VII Sezione, 16 marzo 2017 - Pres. A. Prechal, Rel E. Jarasiunas.

Diritto dell’UE – Necessaria armonizzazione delle legislazioni degli stati membri – Fallimento –Esdebitazione – Mancata integrale soddisfazione del credito per IVA –  Concessione del beneficio – Ammissibilità.

Giudizio dell’UE – Spese della procedura – Decisione demandata al giudice nazionale.

Data di riferimento: 
16/03/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]