Corte Appello Torino - Inopponibilità al fallimento dell’ordinanza di assegnazione contestuale alla sentenza di fallimento.

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Data di riferimento: 
21/03/2011

Corte d'Appello di Torino, 21 marzo 2011 - Pres. Griffey - Est. Patti

Art. 44 l.f. ed opponibilità dell'ordinanza di assegnazione di somma pignorata in esecuzione presso terzi.

Nell'ipotesi in cui sia la sentenza dichiarativa di fallimento che l'ordinanza di assegnazione somma in una procedura esecutiva presso terzi assumano giuridica esistenza nella medesima data e possano pertanto considerarsi contestuali sotto il profilo cronologico, non è ragionevole prospettare pari efficacia tra i due provvedimenti (idest: opponibilità), ma deve essere data prevalenza alla sentenza dichiarativa di fallimento e ciò in particolare per la priorità attribuita dal legislatore ai suoi effetti, su quelli, eventualmente concorrenti, dell'esecuzione individuale, stante il disposto di cui all'art. 51 l.f. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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