Tribunale di Reggio Emilia - Invalidità del trust funzionale all'applicazione dell'art. 10 l.f.
Tribunale di Reggio Emilia, 14 marzo 2011 - dott. Giovanni Fantidini
Non ogni trust é valido ed efficace in quanto tale, é indispensabile perciò esaminare l'atto costitutivo di trust per comprendere il programma negoziale che si è prefisso il disponente e valutare la meritevolezza degli interessi sottesi a tale atto, oltre che l'eventuale possibilità di raggiungere i medesimi obiettivi con istituti di diritto interno.
Nell'ipotesi di un trust liquidatorio avente lo scopo di realizzare uno "strumento liquidatorio, al fine di operare la liquidazione in modo più ordinato ed efficace, realizzando e garantendo la conservazione del valore dell'impresa, in funzione del miglio realizzo, nell'interesse dei creditori sociali e dei soci", che non si accompagna a nessuna iniziativa di salvataggio di impresa in crisi, é necessario valutare quale sia il valore aggiunto di un trust siffatto rispetto alle ordinarie attività di liquidazione.
Nell'ipotesi in cui un trust abbia il dichiarato scopo di "agevolare il raggiungimento di eventuali accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti e/o il risanamento dell'esposizione debitoria", ma non risultino in essere accordi o piani di risanamento (tanto meno ex art. 67 lettera d o ex art. 182 bis l.f.) e l'immediata estinzione della società denoti, al contrario, un intento di chiudere in fretta l'impresa (effetto opposto rispetto alle finalità di ristrutturazione e risanamento nel caso indicate dalla disponente) presumibilmente per far decorrere il prima possibile il termine annuale indicato dall'art. 10 l.f., detto trust non persegue alcuno scopo meritevole di tutela e il suo programma negoziale (causa in concreto) è insussistente mancando sostanzialmente la volontà del disponente di istituire un trust.(Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
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