Trib. di Como - Clausole in deroga alla competenza territoriale e vincoli per la curatela. Autonomia delle azioni delle masse.
Tribunale di Como, 11 febbraio 2011 - dott. Alessandro D'Aniello.
La curatela non può ritenersi vincolata da una clausola di deroga alla competenza territoriale contenuta in un contratto sottoscritto dal fallito, laddove essa agisca con un'azione che non apparteneva all'imprenditore prima di fallire. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Ai sensi dell'art. 148 co. I l.f. le masse fallimentari (sociale e personale) anche se affidate alla gestione di un unico curatore, sono separate ed autonome, qundi le azioni che nascono dal fallimento vanno esercitate distintamente in nome dell'una o dell'altra massa non potendosi esercitare, ad esempio, l'azione a favore della massa di un singolo socio da parte del fallimento della società il quale potrà eventualmente interporre intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c. con le modalità e nei termini di cui agli artt. 267 e 268 c.p.c.. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Qualora la Consap S.p.A. (concessionaria del Ministero dell'Interno della gestione di cassa e patrimoniale del fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) abbia provveduto, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, a seguito della stipula di un mutuo di scopo, ad emettere delegazioni di pagamento a favore dei fornitori della vittima dell'usura, poi fallita, ha diritto a richiedere l'ammissione al passivo per il recupero dei predetti pagamenti già eseguiti, con riferimento, invece, alle somme indisponibili al mutuatario depositate presso l'istituto di credito terzo, ha diritto ad ottenerne l'immediata restituzione per poi versarle sul conto della sezione di tesoreria provinciale come previsto dall'atto di concessione. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
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