Tribunale di Mantova – Mancata annotazione della sentenza di fallimento sul registro delle imprese – art. 44 l.f. e terzi di buona fede

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Data di riferimento: 
03/02/2011

 Art. 44 l.f.

Tribunale di Mantova, 3 gennaio 2011 - Dott. Marco Benatti

Nel caso in cui la Camera di Commercio non provveda all'annotazione tempestiva, a seguito della trasmissione operata ex art. 17 l.f. dalla cancelleria fallimentare, sul registro delle imprese della sentenza di fallimento, è onere della procedura rivolgersi all'ente preposto per il risarcimento dell'eventuale danno, non potendolo far ricadere su colui il quale, pur avendo ricevuto dei pagamenti dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, ed essendo stato chiamato in giudizio ex art. 44 l.f. per la dichiarazione di inefficacia degli stessi, dimostri di essere stato in buona fede in quanto essendosi procurato una visura camerale al momento dei pagamenti, non era a conoscenza del fallimento. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: