Trib. Piacenza - Int. Fin. – Obbligazioni Cirio Finance Luxembourg, profili di responsabilità e danno.

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Data di riferimento: 
30/11/2010

Tribunale Piacenza, 30 novembre 2010

La violazione delle norme che impongono all'intermediario obblighi informativi non comporta la nullità dell'ordine di negoziazione, non incidendo sul momento genetico del contratto o sulla sua struttura, ma sulla sua esecuzione e sul corretto svolgimento dei rapporti tra le parti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La distinzione tra sollecitazione all'investimento e semplice negoziazione ( quest'ultima non soggetta all'obbligo di predisporre e consegnare il prospetto informativo) si pone essenzialmente sul piano dei destinatari dell'offerta: nel primo caso (sollecitazione) si tratta di una collettività indeterminata di persone, cui l'acquisto è proposto a condizioni standard uguali per tutti; nel secondo caso, invece, destinatario è il singolo cliente ( o anche una pluralità di soggetti purché determinati) cui i titoli vengono offerti di volta in volta, alle condizioni determinate dalle esigenze dell'acquirente e dal momento in cui l'operazione è eseguita. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La c.d. offerta pubblica indiretta ricorre nel caso in cui una banca abbia inizialmente acquistato, in qualità di investitore istituzionale, titoli di nuova emissione per i quali vi era un divieto di vendita diretta alla clientela retail, ma poi di fatto non abbia trattenuto i titoli medesimi nel proprio portafoglio, avendoli immediatamente rivenduti ai piccoli risparmiatori, addirittura prima che venissero a materiale esistenza ( nella fase del c.d. grey market). (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il conflitto di interessi si sostanzia nella divergenza tra l'interesse generale al buon andamento del mercato ed alla efficiente allocazione degli strumenti finanziari - che si concreta nel singolo caso nell'interesse dell'investitore ad ottenere il miglior risultato possibile - e l'interesse particolare ed individuale dell'intermediario a far fronte alla propria situazione particolare. Per questi motivi il conflitto di interessi, per avere una tale portata distorsiva dei meccanismi razionali del mercato e delle scelte degli operatori, deve essere necessariamente attuale ( e non meramente potenziale) e riguardare lo specifico strumento finanziario oggetto di negoziazione. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Nell'ipotesi di vendita per conto proprio o in contropartita diretta non sussiste un'ipotesi di conflitto di interessi automatico, dovendo invece valutarsi caso per caso la sussistenza di una situazione di conflitto concreta e attuale o che, addirittura, l'intermediario abbia agito per fini diversi e ulteriori rispetto a quelli tipici del contratto di investimento e che ciò abbia cagionato un vero e proprio danno al cliente. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Possono essere indici di conflitto di interessi, nel caso di vendita in contropartita diretta, il fatto che la banca avesse nel proprio portafoglio un rilevante numero di titoli di quel tipo, avendone acquistati in sovrabbondanza al momento della sottoscrizione; che facesse parte del consorzio di collocamento delle obbligazioni; che avesse finanziato la società emittente. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il rispetto degli obblighi sanciti dall'art. 21 T.U.F. ( specificati dagli artt. 26-31 Reg. Consob n. 11522/98 ratione temporis applicabile) deve essere valutato in base al parametro della diligenza dell'operatore professionale, ex art. 1176, co. II, c.c.: la banca infatti, nel prestare il servizio di investimento, opera come soggetto altamente qualificato, in un mercato caratterizzato da elevata complessità e nei confronti di un soggetto, l'investitore, di norma inesperto, e che tendenzialmente fa affidamento sulla professionalità e qualificazione dell'intermediario. Nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente, è onere della banca provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Per colmare la c.d. asimmetria informativa, l'intermediario è obbligato ad acquisire costantemente la piena conoscenza degli strumenti che tratta ( c.d. know your merchandise rule), in modo tale da poterla trasferire ai clienti, mantenendo al contempo l'obbligo di valutare l'operazione più adeguata al profilo di investimento del cliente (c.d. suitability rule), profilo che dovrà fare in modo di conoscere e acquisire (c.d. know your customer rule). (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Le informazioni e le avvertenze che la banca deve fornire al cliente devono essere complete, specifiche ed effettive, nel senso che devono riferirsi allo specifico strumento finanziario in oggetto, non essendo sufficienti riferimenti a regole e principi generali né il ricorso a clausole di stile. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il rifiuto del cliente di fornire informazioni circa il suo profilo di investimento non esime l'intermediario dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione, da effettuarsi sulla base delle notizie che l'intermediario può ricavare da elementi indicatori quali l'età, la professione del cliente e la sua precedente attività di investimento, agendo con la massima cautela e presumendo che la propensione al rischio sia minima. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

A fronte dell'accertata violazione del divieto di compiere operazioni inadeguate, il danno è configurato in re ipsa, rendendo superflua la ricostruzione della volontà ipotetica dell'investitore. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]