Trib. Piacenza- Int. Fin.- Truffa del promotore e responsabilità dell’intermediario.

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Data di riferimento: 
29/10/2010

Tribunale Piacenza, 29 ottobre 2010 - Est. Coderoni.

L'art. 31, co. III, T.U.F. (in modo analogo alle norme precedentemente vigenti) configura in capo all'intermediario, in maniera chiara e univoca, una responsabilità oggettiva indiretta per fatto altrui. Responsabilità che non presuppone alcuna colpa in capo al preponente ( né sotto il profilo dell'erronea scelta del collaboratore, né sotto l'aspetto della negligente vigilanza della sua attività), che non è esclusa dal comportamento doloso del promotore e che opera per il solo fatto che l'illecito del promotore abbia un nesso di occasionalità con lo svolgimento dell'attività per conto dell'intermediario. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L'accertamento del fatto illecito, ai fini di far dichiarare la responsabilità per fatto altrui del preponente, può essere svolto anche solo nei confronti del terzo responsabile, non essendovi alcun litisconsorzio necessario con l'autore del fatto, ove non si chieda la condanna anche di quest'ultimo. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Nell'ambito del risarcimento del danno dovuto da condotta illecita del promotore (il quale abbia illecitamente trattenuto e non investito le somme versategli dal cliente a tal fine), non configura comportamento colposo del cliente, idoneo a ridurre il danno o a interrompere il nesso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'aver consegnato denaro contante o assegni circolari o bancari privi della clausola di non trasferibilità e intestati al promotore, violando le disposizioni regolamentari che impongono, quale esclusiva modalità di pagamento al promotore, soltanto assegni o altri titoli di credito non trasferibili, intestati all'intermediario, ovvero ordini di bonifico o ancora strumenti finanziari all'ordine, sempre intestati all'intermediario. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Nell'ambito del risarcimento del danno dovuto da condotta illecita del promotore (il quale abbia illecitamente trattenuto e non investito le somme versategli dal cliente a tal fine), non configura comportamento colposo del cliente, idoneo a ridurre il danno o a interrompere il nesso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'aver violato la normativa antiriciclaggio emettendo un assegno al portatore, privo della clausola di non trasferibilità, per un importo superiore a quello consentito. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

In base al principio della c.d. causalità giuridica, perché si configuri un illecito civile non è sufficiente l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme o di regole di prudenza e diligenza, ma è necessario che tale violazione abbia causato ( o concorso a causare) l'evento dannoso. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Qualora l'illecito del promotore consista nell'aver ricevuto dal cliente denaro destinato ad investimenti senza poi impiegarlo nei modi convenuti, il danno corrisponde all'ammontare delle somme percepite dal promotore e da quest'ultimo illecitamente sottratte. Qualora l'illecito integri anche una fattispecie penale va riconosciuto il risarcimento del danno morale, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]