Tribunale di Novara - Sede legale e sede effettiva, presunzione di coincidenza ed onere di allegazione del creditore.

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Data di riferimento: 
06/07/2010

Tribunale Novara, 06 luglio 2010 - Pres. Quatraro - Est. Elisa Tosi.

Fallimento - Procedimento per dichiarazione di fallimento - Sede legale e sede effettiva - Presunzione juris tantum - Onere di allegazione del creditore istante.

Nel procedimento per dichiarazione di fallimento, il creditore istante che affermi la non coincidenza tra la sede legale dell'impresa e quella effettiva, ha l'onere di allegare la sussistenza di elementi tali che consentono di superare la presunzione "iuris tantum" della suddetta coincidenza. (fb) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Cao

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]