Corte d'Appello di Venezia - Data certa del libro dei beni in locazione finanziaria e prova della proprietà.

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Data di riferimento: 
07/04/2010

Appello Venezia, 07 aprile 2010 - Pres. Silvestre - Est. Taglialatela.

Fallimento - Domanda di restituzione di beni concessi in leasing - Risultanze del libro dei beni in locazione vidimato in data anteriore al fallimento - Data certa opponibile alla procedura - Sussistenza.

Fallimento - Domanda di restituzione di beni concessi in leasing - Prova dell'esistenza del negozio di locazione finanziaria - Prova della proprietà in capo alla concedente - Sussistenza.

Ai fini dell'accertamento del diritto della società concedente ad ottenere dal fallimento la restituzione del bene concesso in leasing, il libro dei beni in locazione regolarmente tenuto e vidimato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento è idoneo a dimostrare che la consegna del bene all'utilizzatore è avvenuta in data anteriore all'apertura del concorso. (fb) (riproduzione riservata)

Qualora sia opponibile al fallimento la prova dell'esistenza del rapporto di locazione finanziaria avente ad oggetto determinati beni, deve ritenersi raggiunta anche la prova della proprietà di detti beni in capo alla concedente che nei confronti del fallimento ne chieda la restituzione. (fb) (riproduzione riservata) (1)

(1) Nei procedimenti di rivendicazione in sede fallimentare dei beni concessi in leasing la società concedente è onerata della prova, con atti aventi data certa anteriore al fallimento, sia della proprietà, sia del possesso del fallito per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale. L'annotazione del contratto di leasing e dei beni che ne formano l'oggetto nei Libri contabili tenuti dalla società di leasing concedente vale a conferire al contratto stesso data certa a decorrere dalla data di vidimazione di chiusura certificata dal pubblico ufficiale; talchè, ove questa sia anteriore al fallimento ed il pubblico ufficiale abbia pure attestato la regolarità della tenuta dei Libri contabili, il contratto di leasing è opponibile alla massa dei creditori. L'esecuzione dell'obbligazione prevista contrattualmente a carico della concedente, ossia l'acquisto dei beni da concedere in leasing, costituisce il necessario presupposto per l'affidamento dei beni all'utilizzatore; ciò è conforme allo schema legislativo del contratto di locazione finanziaria, come disciplinato dall'art. 17, comma secondo, della Legge 183/1976. L'accertata opponibilità del contratto di leasing la cui struttura corrisponda a quella delineata dal legislatore implica, pertanto, anche l'opponibilità alla massa del titolo dominicale della società di leasing sui beni oggetto di rivendicazione, ancorchè il negozio presupposto non sia munito di data certa attraverso uno dei fatti tipicizzati nell'art. 2704 cod. civ. (Francesco Cavazzana)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Cavazzana

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]