Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Liquidazione giudiziale: giudice competente a decidere dell'apertura della procedura nei confronti di un'impresa in caso di trasferimento della sua sede legale.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione III – Sottosezione Procedure Concorsuali, 24 aprile 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Valeria Castaldo e Marta Sodano.
Liquidazione giudiziale – Apertura - Giudice competente – Trasferimento della sede legale dell’impresa – Operatività della presunzione della coincidenza con il COMI – Insussistenza in caso di trasferimento fittizio.
Ai fini dell’individuazione ex art. 27, comma 2, C.C.I. del Giudice territorialmente competente per l’accesso di una persona fisica o giuridica ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e per le controversie che ne derivano, al di là dell’ipotesi declinata espressamente dall’art. 28 C.C.I. – che stabilisce l’irrilevanza dello spostamento del COMI («Centre Of Main Interests of the debtor», indicatore rilevante come da previsione ex Regolamento (EU) 2015/848)avvenuto nell’anno antecedente al deposito di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale, nel senso di attribuire la competenza a decidere, in tal caso, al Tribunale della sede di provenienza – per valorizzare correttamente il dato testuale dell’art. 2, comma 1, lett. m) C.C.I., secondo cui il «centro degli interessi principali del debitore» è il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, l’operatività delle presunzioni di cui all’art. 27, comma 3, C.C.I. deve ritenersi non operante ove si sia in presenza di una trasferimento solo fittizio del luogo costituente il criterio di collegamento per l’individuazione del giudice competente in quanto trattasi di presunzioni relative vincibili con prova contraria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-24-aprile-2024-pres-est-quaranta
[in tema di giurisdizione per la dichiarazione di fallimento in caso in particolare di trasferimento all'estero di una società che abbia avuto in Italia il centro effettivo dei propri interessi e della propria attività, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. un., 17/02/2016, n. 3059 https://www.unijuris.it/node/3400 ; Corte di Cassazione, SS.UU., 18 marzo 2016 n. 5419 https://www.unijuris.it/node/2846 e Cassazione Sez. Un. Civili , 11 marzo 2013, n. 5945 https://www.unijuris.it/node/1764].