Corte d'Appello di Milano – Bancarotta: presupposti perché i componenti del collegio sindacale possano rispondere a titolo di concorso nel reato commesso dagli amministratori.
Corte d'Appello di Milano, Sez. II pen., 26 maggio 2023 – Pres. Donatella Banci Buonamici, Cons. Rel. Claudio Sicari, Cons. Raffaella Zappatini.
Fallimento di società – Componenti del collegio sindacale - Bancarotta commessa dagli amministratori - Concorso nel reato - Presupposto necessario.
La responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta da parte dei componenti del collegio sindacale per essere riscontrata non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia dagli stessi rivestita all'interno della società fallita, laddove manchi la prova che abbiano colpevolmente tenuto condotte negligenti omettendo i dovuti controlli, in particolare laddove ciò non sia avvenuto in presenza di indici sintomatici di allarme che li avrebbero dovuti ex ante allertare in merito all'attività penalmente illecita posta in essere dagli amministratori [nello specifico, tale concorrente responsabilità è stata esclusa per difetto della prova che gli imputati fossero concretamente venuti a conoscenza di dati da cui desumere l'evento pregiudizievole per la fallita che dal comportamento degli amministratori sarebbe derivato o, perlomeno, del rischio che tale evento si verificasse, ciò in quanto l'attività mistificata ed artefatta posta in essere da quelli aveva nascosto loro la situazione concreta che altrimenti avrebbe portato il collegio sindacale a determinazioni diverse; tra l'altro, in ogni caso, quand'anche avessero avuto sentore delle irregolarità delle azioni poste in essere dagli amministratori, la loro semplice segnalazione all'assemblea dei soci non sarebbe servita ad evitare l'evento e soprattutto ad influenzare le scelte degli stessi amministratori dal momento che la compagine societaria si era radicata in vincoli familiari e coincideva con l'organo gestorio. (Pierluigi Ferrini -Riproduzione riservata)