Trib.La Spezia - Concord. fallimentare in procedura proveniente da concord.preventivo-Relazione ex art. 124 l.f. - Non necessità

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Data di riferimento: 
07/07/2010

Tribunale di la Spezia, 7 luglio 2010.
dott. Edgardo d'Avossa       Presidente
dott. Laura Rotolo              Giudice
dott. Roberto Bellé             Giudice rel. ed estensore
Provvedimento segnalato dall'avv. Massimiliano Ratti

Nell'ipotesi in cui la procedura di concordato fallimentare provenga da una fase di concordato preventivo e l'incapienza dei beni, in caso di liquidazione fallimentare, per il pagamento dei creditori privilegiati del rango pari a quello dell'Agenzia delle Entrate, sia stata attestata dalla relazione del commissario giudiziale, essendo quest'ultimo "tecnico imparziale" munito dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lettera d) l.f., non appare necessario dare corso ad inutili e dispendiose duplicazioni di attività e pertanto non appare necessaria la nomina di professionista per la redazione della relazione di cui all'art. 124 comma terzo l.f. (G.F. - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]