Tribunale di Bologna – Concordato preventivo: possibilità per il debitore di formulare richiesta di misure protettive tipiche anche in un momento successivo alla presentazione della domanda di accesso alla procedura.

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Data di riferimento: 
07/11/2023

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 07 novembre 2023 (data della pronuncia) – Giudice designato Antonella Remondini.  

Concordato preventivo – Domanda di riconoscimento di misure protettive tipiche -  Necessaria presentazione al  momento della proposizione della domanda di accesso a quella o altre procedure – Esclusione – Possibilità che venga formulata quando il debitore ne ravvisi la necessità – Limiti.

Le misure protettive delineate dal legislatore della riforma con riferimento al procedimento per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenzarappresentano uno strumento di protezione flessibile e facoltativo, in quanto richiede sempre la domanda di parte, non essendo più automatiche come nel vigore della legge fallimentare che, in particolare ex art. 168 L.F., prevedeva un'automatic stay che iniziava a partire dalla pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo e perdurava per tutta la procedura di ristrutturazione dei debiti. La previsione dell’art. 54, II comma, C.C.I. (ai sensi del quale “se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’art. 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese…”) deve infatti essere coordinata con le altre norme dedicate alle misure protettive (anzitutto l’art. 55, III comma, C.C.I.che prevede spetti al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti  per il loro riconoscimento e di decidere in ordine alla loro conferma o revoca)  ma non può essere intesa nel senso che la protezione debba necessariamente essere domandata al momento della presentazione della domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Attesa la durata massima imposta dal legislatore (12 mesi), va pertanto lasciata all’imprenditore la possibilità di scegliere quando e come farne richiesta, in considerazione dell’andamento concreto dei rapporti con i creditori. Il debitore deve invero avere la possibilità di modulare l’andamento della protezione e, perciò, di chiedere al tribunale la concessione di misure protettive tipiche anche nel corso del procedimento unitario, sia nel caso in cui non le avesse inizialmente domandate, sia in epoca successiva alla scadenza di quelle inizialmente ottenute. Gli unici limiti sono infatti rappresentati dal rispetto della durata massima di cui all’art. 8, II comma, C.C.I. (12 mesi) e dal divieto di abusare delle prerogative processuali, vale a dire di piegare l’istituto della protezione a finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento lo ha predisposto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-7-novembre-2023-est-rimondini

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30199/CrisiImpresa?Richiesta-di-misure-protettive-formulata-in-un-momento-successivo-alla-presentazione-della-domanda-ex-art.-40-CCI

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Treviso, 16 giugno 2023  https://www.unijuris.it/node/3292].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza