Corte di Cassazione (27524/2023) - Liquidazione coatta amministrativa di una banca, preceduta da amministrazione straordinaria: legittimazione del commissario liquidatore a richiederne l'insolvenza e presupposti per ritenerla sussistente.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 settembre 2023, n. 27524 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Angelina Maria Perrino.
Liquidazione coatta amministrativa di una banca -Antecedente sottoposizione ad amministrazione straordinaria - Dichiarazione dello stato di insolvenza – Legittimazione attiva del commissario liquidatore già commissario straordinario – Conflitto di interessi – Esclusione - Fondamento – Legittimazione passiva.
Banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa – Riconoscimento dello stato di insolvenza – Presupposti richiesti.
In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche, il commissario liquidatore che richieda la dichiarazione dello stato di insolvenza della banca non è in conflitto di interessi qualora egli stesso abbia precedentemente ricoperto l’incarico di commissario straordinario della amministrazione straordinaria della medesima impresa bancaria. (Massima Ufficiale) [nel caso in esame ad avviso della Corte l’iniziativa era stata correttamente assunta dal commissario liquidatore, al quale il legislatore ha riconosciuto il relativo potere, nei confronti del soggetto munito della legittimazione a interloquire, ossia dell’organo amministrativo della banca, come sottoposta dapprima ad amministrazione straordinaria e a distanza di pochi mesi a liquidazione coatta amministrativa, con giustificata estensione del contraddittorio al commissario straordinario, in relazione alle vicende concernenti il ristrettissimo periodo di commissariamento, a mezzo, stante la duplicità della veste rivestita dal commissario ricorrente, di curatore speciale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
Gli indici di insolvenza che devono essere valorizzati al fine di poter riconoscere lo stato d'insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, pur dovendo essere ricondotti alla nozione generale stabilita dall'art. 5 L.F., devono tener conto della peculiarità dell'attività esercitata dalla stessa, onde deve riconoscersi rilevanza indiziaria, circa il grado di irreversibilità della crisi, il deficit patrimoniale, che si connota come dato centrale rispetto sia agli inadempimenti sia all'eventuale illiquidità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, in tema di necessaria instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'organo che aveva la rappresentanza legale della banca alla data cui si fa risalire lo stato di insolvenza, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I , 02 dicembre 2010, n. 24547 https://www.unijuris.it/node/1114: con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2020, n. 11267 https://www.unijuris.it/node/5251].