Tribunale di Pordenone – Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: competenza del giudice monocratico.

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Data di riferimento: 
21/04/2023

Tribunale di Pordenone, 21 aprile 2023 (data della pronuncia)  - Giud. Roberta Bolzoni.

Sovraindebitamento - Esdebitazione dell’incapiente - Competenza del giudice monocratico -  Differenza rispetto alle procedure  concorsuali di risanamento o liquidazione - Fondamento.

A differenza di quanto previsto per i procedimenti, che presentano natura concorsuale, della liquidazione giudiziale (art. 281 C.C.I.) e della liquidazione controllata (art. 282 C.C.I.), all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente sovraintende il giudice monocratico (art. 283 C.C.I.), ciò in quanto l’esdebitazione è un beneficio attribuito al debitore in presenza di determinati requisiti e non uno strumento volto al risanamento dell’impresa o alla liquidazione delle attività, procedimenti che invece, ai sensi dell'art. 40, primo comma, C.C.I., si svolgono dinanzi al tribunale in composizione collegiale, a tale conclusione non ostando la reclamabilità anche del provvedimento che decide sull’istanza ex art. 283 (dichiarandola inammissibile o rigettandola, oppure confermando o revocando l’esdebitazione comunicata ai creditori) avanti alla Corte d’Appello anziché al Tribunale in composizione collegiale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29515.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza