Tribunale di Catanzaro – Domanda principale di omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e subordinata di apertura della liquidazione controllata: competenza alla decisione.
Tribunale di Catanzaro, Procedure concorsuali, 05 giugno 2023 – Pres. Rodolfo Palermo, Rel. Luca Mercuri, Giud. Chiara Di Credico.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Istanza di omologa del piano – Domanda proposta in via principale – Accesso alla liquidazione controllata – Domanda proposta in via subordinata – Competenza del collegio a decidere di entrambe - Fondamento.
In caso di proposizione da parte di soggetto sovraindebitato di una domanda principale ex artt 67 e ss. CCII di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per la cui ammissibilità, omologazione o non omologazione è competente il giudice monocratico, istanza connessa alla subordinata di liquidazione controllata, per la cui apertura è competente il collegio, si ritiene debba farsi applicazione dei principi generali in tema di attrazione al collegio della decisione su tutte le domande connesse, quindi sull’ammissibilità e omologabilità o meno dell’accordo di ristrutturazione e conseguente eventuale apertura della liquidazione controllata in caso di inammissibilità o rigetto della prima, salvo che il collegio non ritenga di rimettere la prima al giudice monocratico e sospendere la decisione fino alla definizione di quella. Il mancato coordinamento nel senso suddetto delle due domande potrebbe condurre infatti a decisioni contrastanti con conseguenti gravi problemi di coordinamento delle stesse, vie più in quanto, ai sensi degli artt. 50 e 51 C.C.I., entrambe risulterebbero reclamabili avanti alla Corte d'Appello. [nello specifico il Tribunale, come competente avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario dello stesso, ex art. 27, III comma, lett. b) C.C.I. e non essendo emersi elementi in contrasto con la presunzione di legge, si è pronunciato sia nel senso dell'inammissibilità dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposta dal consumatore, sia nel senso dell'apertura della liquidazione controllata, decidendo in merito a tutti gli incombenti conseguenti e, in particolare, anche dell'ammontare, in assenza della disponibilità di beni mobili e immobili da parte del debitore, della quota di stipendio, unica fonte di reddito disponibile, da escludere dalla liquidazione perché necessaria al mantenimento dello stesso e della sua famiglia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)