Tribunale di Roma – Condizioni che possono far ritenere inammissibile l'omologazione forzosa da parte del tribunale di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/04/2023

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ., 19 aprile 2023 (data della pronuncia) – Pres.  Stefano Cardinali, Rel. Vittorio Carlomagno, Giud. Claudio Tedeschi.

Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva – Istanza di cram-down - Condizioni che, a prescindere dalla ricorrenza degli altri presupposti, la rendono inammissibile – Fondamento.

Deve considerarsi inammissibile la richiesta di omologazione forzosa di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva, che si focalizzi essenzialmente su tale proposta essendo gli enti interessati alla stessa titolari di oltre il 60% dei crediti, laddove ricorrano come nello specifico le seguenti circostanze: 1) la relazione del professionista ex art. 182 bis, primo comma, L.F., che dovrebbe attestare la convenienza della transazione proposta, non risulti essere stata aggiornata nonostante l'Agenzia delle Entrate, abbia in sede di risposta, fatto riferimento al fatto che la Guardia di Finanza nel corso di un controllo fiscale avrebbe riscontrato alcune irregolarità che potrebbero far lievitare l'ammontare della situazione debitoria e abbia, pertanto, invitato il debitore a riformulare la proposta all'esito di alcune indagini in corso di svolgimento; 2) la transazione fiscale abbia previsto l'impossibilità, in caso di accoglimento, di richiedere alcunché a un qualche soggetto coobbligato, ciò in quanto una tale previsione risulterebbe palesemente estranea alla finalità di risanamento aziendale e volta piuttosto ad attribuire a soggetti estranei all'accordo vantaggi indebiti; 3) la durata del piano contraddica, in quanto pari a più del doppio del limite di ragionevolezza, le linee guida di settore più recenti in tema di formulazione dei piani di risanamento che escludono piani ultraquinquennali per l'alea inevitabilmente correlata allo spostare le previsioni  di risanamento nel futuro oltre i cinque anni, a meno che non vi siano elementi di certezza ai quali ancorarsi che giustifichino una tale scelta, come da motivazione del debitore che anche l'attestatore ritenga adeguata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-19-aprile-2023-pres-cardinali-est-carlomagno

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29271.pdf

[in tema di sindacato che il tribunale deve svolgere in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 maggio 2019, n. 12064 https://www.unijuris.it/node/4704].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: