Tribunale di Padova – Concordato fallimentare: previsione della non integrale soddisfazione di un creditore ipotecario e conseguenze legate al mancato deposito della relazione del professionista indipendente.

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Data di riferimento: 
04/04/2023

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 04 aprile 2023 (data della pronuncia) – Giudice delegato Guido Marzella.

Concordato fallimentare - Previsione della falcidia di un credito ipotecario – Grado di soddisfazione non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione – Presupposto necessario – Valore del bene ipotecato già accertato nel corso della procedura– Mancato deposito della relazione del professionista volta a stabilirlo – Irrilevanza.

Con riferimento ad una proposta di concordato fallimentare che preveda la non integrale soddisfazione di un creditore munito di ipoteca, deve ritenersi che non possa assumere portata assoluta e inderogabile la previsione di cui al terzo comma dell’art. 124 L.F., laddove richiede quale necessario presupposto che il piano preveda la soddisfazione dei creditori prelatizi in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione, e prevede, affinché risulti in linea col valore reale dei cespiti acquisiti alla procedura, che tale valore risulti indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente. Deve infatti ritenersi che, stante la sua natura sostanzialmente protettiva nei confronti di una particolare “classe” di soggetti (quelli privilegiati o titolari di pegno o ipoteca), detta norma non possa considerarsi dettata a tutela della massa dei creditori, la qual cosa porta ad escludere l’esistenza di un interesse di questi ultimi a far valere vizi eventualmente connessi al mancato deposito della relazione giurata prevista da detta disposizione, dovendosi opinare che siffatta facoltà ben competa semmai ai creditori prelatizi che, ove lo riterranno opportuno, ben potranno impugnare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 L.F., il provvedimento con cui il giudice delegato, eventualmente dichiari non necessario il deposito della relazione giurata [nello specifico, la curatela aveva già acquisito idonee perizie giurate volte a stimare l’effettivo valore del compendio immobiliare ipotecato ed, inoltre, si era già svolto una primo esperimento di vendita di quel complesso immobiliare non andato a buon fine, onde si era fissata una seconda gara sulla base di un offerta minima ribassata, e risultava quindi sostanzialmente confermata, non solo dalle perizie, ma dall’esito stesso dell’incanto, l’impossibilità di ottenere dalla vendita del cespite immobiliare in questione una somma maggiore di quella offerta dalla proponente il concordato fallimentare, ragion per cui il giudice ha  dichiarato non necessario nella fattispecie, in presenza di stime già redatte nell’ambito della procedura, ai fini dell’ulteriore esame della proposta, il deposito della relazione giurata di cui al terzo comma dell’art. 124 L.F. ed ha invece disposto da subito che i Curatori provvedessero ad esprimere il proprio parere ex art. 125 L.F. con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29168.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-padova-4-aprile-2023-est-...

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