Corte d'Appello di Firenze – Affinché la domanda di accesso alla composizione negoziata possa precludere l'apertura della liquidazione giudiziale risulta necessario che sia accompagnata dalla richiesta di misure protettive.
Corte d'Appello di Firenze, Sez. II civ., 21 marzo 2023 – Pres. Rel. Anna Primavera, Cons. Annamaria Loprete e Fabrizio Nicoletti.
Composizione negoziata della crisi – Preclusione all'apertura della liquidazione giudiziale – Domanda di misure protettive – Presupposto necessario – Fondamento.
La presentazione da parte dell'imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario di una domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa non impedisce che nei suoi confronti sia proposta dai creditori, o come nello specifico dal P.M., istanza di liquidazione giudiziale, né la prosecuzione di quel procedimento laddove già avviato, e, se la sua domanda di nomina dell'esperto ex art. 12, primo comma, C.C.I. e quella successiva di cui all'art. 17. primo comma, C.C.I. non risulta accompagnata dalla richiesta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, C.C.I. di concessione delle misure protettive di cui all'art. 1, lettera p), impedisce l'apertura della liquidazione giudiziale; ciò in quanto il quarto comma di detto articolo prevede che ”dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive” ed in quanto alla revoca delle misure protettive va equiparata la mancata richiesta esplicita di quelle misure, non risultando possibile, anche laddove da considerarsi implicitamente richieste, possano essere confermate in assenza di una richiesta in tal senso da parte dell'interessato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29072.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-firenze-21-marzo-2023-pres-est-primavera
[con riferimento al presupposto per riconoscersi, come nel caso specifico, lo stato di insolvenza di una società in liquidazione, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 05 novembre 2020, n. 24660 https://www.unijuris.it/node/5469 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 agosto 2017 n. 19414 https://www.unijuris.it/node/3574].