Consiglio di Stato (9961/2021) – I debiti insoluti di un Ente locale in stato di dissesto, come pagati dal Commissario straordinario nel corso della procedura volta a risolverlo, non producono più interessi e rivalutazione monetaria.
Consiglio di Stato, Sez. V, 31 dicembre 2021, n 9961- Pres. Francesco Scaringella, Cons, Rel. Angela Rotondano.
Ente locale in stato di dissesto – Procedura di riequilibrio finanziario - Ripianamento delle passività - Debiti insoluti – Periodo intercorrente tra la data di deliberazione del dissesto e pagamento da parte del Commissario straordinario – Non maturazione di interessi e rivalutazione monetaria.
In tema di dissesto finanziario degli Enti locali costituisce principio generale quello di isolare i costi della gestione dissestata all’interno della speciale procedura concorsuale volta al risanamento dell’Ente [nello specifico di un Comune], sì da evitare che le scelte gestionali pregresse, maturate al tempo della gestione diseconomica, continuino a riverberare senza limiti i loro effetti negativi sui bilanci successivi; in tal senso deve essere interpretato l’art.248, comma 4) del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in base al quale dalla data della deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi e rivalutazione di qualsivoglia natura sino all’approvazione del rendiconto, di cui all'art. 256, della gestione liquidatoria, e i pagamenti che vengono effettuati dal Commissario straordinario durante il periodo della liquidazione vanno imputati, non risultando applicabile l'art. 1194 c.c., al capitale e non agli agli interessi; ciò nell’ottica del perseguimento dell’interesse pubblico preminente al risanamento dell’Ente, che costituisce scopo primario della suddetta normativa, nella logica pubblicistica speciale che connota l’intera disciplina del dissesto degli Enti locali [il Consiglio di Stato ha pertanto riconosciuto che, nello specifico, a seguito dell'avvenuto pagamento da parte del Commissario di debiti insoluti di un Comune nei confronti di una impresa cui lo stesso aveva appaltato dei lavori, lo stato di dissesto in cui quello versava si doveva considerare sanato ed ha pertanto respinto la pretesa della ditta appaltatrice di riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria per il periodo intercorrente tra l'avvio della procedura concorsuale, volta a risolvere lo stato di dissesto, e la data del pagamento come effettuato a favore di quella]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)