Tribunale di Lecco – Istanza del debitore di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e contestuale richiesta di conferma delle misure protettive: valutazioni rimesse alla decisione del giudice monocratico.

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Data di riferimento: 
01/03/2023

Tribunale di Lecco, Sez. I civ., 01 marzo 2023 (data della pronuncia) – Giudice designato Edmondo Tota.

Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – Debitore – Domanda di accesso e contestuale istanza di misure protettive – Limite delle facoltà decisorie demandate al giudice monocratico – Improcedibilità della liquidazione giudiziale  e provvisoria sospensione delle prescrizioni e delle decadenze – Effetti che si producono ex lege e quindi automaticamente.

Con riferimento alla richiesta di conferma, per un periodo di quattro mesi, delle misure protettive, formulata dal debitore in sede di domanda ex art. 40 C.C.I. di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza [nello specifico, con riserva ex art. 44 C.C.I. di presentazione della domanda definitiva], nonostante il tenore della formulazione testuale di cui all'art. 54, comma 2, secondo periodo, C.C.I., la provvisoria improcedibilità delle azioni dei creditori (o del PM) rivolte all’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale non pare inquadrabile nella figura delle “misure protettive” ma si configura piuttosto nell’ordinamento nazionale come un effetto ex lege associato appunto alla domanda di accesso, anche con riserva, ad uno strumento di quel tipo, effetto che prescinde da una espressa richiesta in tal senso del debitore, è sottratto al regime di conferma o revoca delle misure protettive prefigurato dall’art. 55, comma 3, C.C.I. e si realizza anche nel caso in cui, ai sensi della previsione di cui alla quarta parte di detto comma, gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'art. 54 C.C.I. cessino non avendo il giudice pronunciato entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda del debitore nel registro delle imprese il decreto di revoca o conferma di quelle misure previsto dalla prima parte di quello stesso comma. L’azione per l’apertura della liquidazione giudiziale, diversamente dall’azione esecutiva individuale, si pone infatti in termini radicalmente alternativi ed è logicamente incompatibile con la ricerca di una soluzione negoziale della crisi o dell’insolvenza, sicché la paralisi dell’esecuzione collettiva sul patrimonio del debitore, fino alla declaratoria da parte del Tribunale, ex art. 47, quarto comma, C.C.I., di  inammissibilità o alla decisione di rigetto della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione, appare una condizione imprescindibile per lo svolgimento di una procedura di ristrutturazione e non invece una mera “misura protettiva” diretta a preservare genericamente l’integrità del patrimonio del debitore e a mantenere la funzionalità all’esercizio dell’attività d’impresa per il tempo necessario alla predisposizione di una proposta e di un piano di risanamento, misura come tale revocabile  dal giudice monocratico, a termini del considerando 32 e dell’art. 6, par. 1, secondo periodo, della direttiva (UE) 2019/1023, nei casi, a ben vedere difficilmente ipotizzabili, in cui lo stay “non sia necessario” o “non soddisfi l'obiettivo di agevolare le trattative” ed esclusivamente quindi nei casi in cui  la revoca non sia suscettibile di compromettere la ristrutturazione dell'impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Anche  la provvisoria sospensione delle prescrizioni e delle decadenze  delle azioni esecutive e cautelari costituisce, al pari di quanto era previsto dall’art. 168, comma 2, L.F. con riferimento alla procedura di concordato preventivo, un effetto stabilito a beneficio (e non a sfavore) dei creditori, derivante, alla stregua del primo periodo dell’art. 54 C.C.I., dalla domanda di accesso, anche con riserva, ad uno strumento di regolazione della crisi e non può, pertanto, ricondursi, essa pure, alla nozione di “misura protettiva” delineata dall’art. 2, comma 1, lett. p), CCII. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28828.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lecco-1-marzo-2023-est-tota

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza