Tribunale di La Spezia – Misure protettive ed inapplicabilità dell’art. 48 bis DPR n. 633/1972 con conseguente obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica di provvedere al regolare pagamento dei debiti.
Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023, Est. Gaggioli
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI – Misure protettive – Inapplicabilità dell’art. 48 bis DPR n. 633/1972 – Conseguenze.
Il Giudice, nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, nel disporre il divieto temporaneo per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (concedendo le misure protettive richieste da quest’ultimo), può anche dichiarare l’inapplicabilità dell’art. 48 bis DPR n. 633/1972, sicché in tale lasso temporale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono provvedere al regolare pagamento dei loro debiti nei confronti della società che ha avuto accesso alla procedura.
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