Tribunale di La Spezia – Misure protettive ed inapplicabilità dell’art. 48 bis DPR n. 633/1972 con conseguente obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica di provvedere al regolare pagamento dei debiti.

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Data di riferimento: 
23/02/2023

Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023, Est. Gaggioli

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI – Misure protettive – Inapplicabilità dell’art. 48 bis DPR n. 633/1972 – Conseguenze.

Il Giudice, nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, nel disporre il divieto temporaneo per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (concedendo le misure protettive richieste da quest’ultimo), può anche dichiarare l’inapplicabilità dell’art. 48 bis DPR n. 633/1972, sicché in tale lasso temporale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono provvedere al regolare pagamento dei loro debiti nei confronti della società che ha avuto accesso alla procedura.

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Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza