Corte di Cassazione (45044/2022) – Bancarotta fraudolenta e semplice: considerazioni in tema rispettivamente di distrazione di beni ricevuti dal fallito in comodato e di irregolare tenuta con strumenti informatici delle scritture contabili.

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Data di riferimento: 
25/11/2022

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 25 novembre 2022, n. 45044 – Pres. Gerardo Sabeone, Rel. Luca Pistorelli.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Distrazione di beni  facenti parte del patrimonio del fallito – Presupposto richiesto per la consumazione dei quel reato – Distrazione di beni in comodato – Presupposto invalido.

Bancarotta documentale semplice - Tenuta delle scritture contabili mediante strumenti informatici – Presupposti per la configurazione anche in quel caso di tale reato.

Dal momento che nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano fatto ingresso nel patrimonio di quest'ultimo, non possono essere oggetto delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione i beni sui quali il fallito ha un possesso solo precario e il proprietario vanta un diritto alla restituzione, come nel caso di beni ricevuti in locazione, deposito o comodato. Il pregresso possesso da parte del fallito di beni strumentali acquisiti in comodato non è pertanto di per sé presupposto idoneo per la qualificazione della condotta contestata all'imputato in termini di distrazione, qualora tali beni non vengano rinvenuti dal curatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento al reato di bancarotta documentale semplice, si deve ritenere che la circostanza che l'art. 2215 bis c.c., come introdotto dalla L. 2/2009, consenta alle società commerciali di tenere i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria con strumenti informatici non esime l'amministratore di quelle dall’adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall’obbligo del puntuale aggiornamento dell’esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili, nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione in qualunque momento degli stessi, come previsto dal secondo comma dell’articolo citato, risultando altrimenti possibile la configurazione del predetto reato in caso di fallimento di quelle società [nello specifico il Tribunale ha ritenuto pertanto passibile di condanna per il reato di cui sopra, come previsto dall'art. 217, secondo comma, L.F. l'amministratore della fallita per  avere, in presenza del malfunzionamento dell'hard disk contenente quei dati, omesso per negligenza di predisporre misure alternative o concorrenti di conservazione (stampa cartacea, backup su autonomo supporto ecc.) e comunque per non aver reagito tempestivamente a tale malfunzionamento, provvedendo, risultando in quel caso possibile, al recupero dei dati per metterli a disposizione degli organi fallimentari]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%20n.%2045044.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: