Corte di Cassazione - Beni compresi nel fallimento e fondo patrimoniale.

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Data di riferimento: 
22/01/2010

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 22 gennaio 2010, n. 1112 - Pres. Proto - Rel. Piccininni.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - Beni non compresi - Art. 46, n. 3, legge fall., nel testo anteriore al d. lgs. n. 5 del 2006 - Fondo patrimoniale - Applicabilità - Fondamento.

L'art. 46, n. 3, della legge fall. (nel testo anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), secondo cui non sono compresi nel fallimento i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto disposto dagli artt. 170 e 326 cod. civ., sebbene dettato per l'abrogato istituto del patrimonio familiare, si applica anche al nuovo istituto del fondo patrimoniale, ad esso succeduto, in quanto, pur non coincidendo le relative discipline, per l'attenuazione dei vincoli di inalienabilità ed inespropriabilità previsti in riferimento al fondo patrimoniale, risultano identici i fini perseguiti dai due istituti e lo strumento a tal fine predisposto, consistente nella previsione di un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità.

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: