Corte d'Appello di Firenze – Concordato fallimentare: avverso l'assunzione di mezzi istruttori da parte del tribunale in sede di omologa è proponibile solo il reclamo di cui all'art. 131 L.F..

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Data di riferimento: 
16/12/2022

Corte d'Appello di Firenze, Seconda Volontaria, 16 dicembre 2022 – Pres. Edoardo Enrico Alessandro Monti, Cons. Rel. Anna Primavera, Cons. Ludovico Delle Vergini.

Concordato fallimentare - Giudizio di omologazione – Tribunale - Assunzione di mezzi istruttori – Reclamabilità ai sensi dell'art. 26 L.F. - Esclusione - Reclamabilità solo ex art. 131 L. F. per i riflessi  avuti sull’esito del giudizio.

Una volta che i creditori abbiano approvato ai sensi dell'art. 128 L.F. la proposta di concordato fallimentare, i provvedimenti istruttori assunti in sede di giudizio di omologazione, in presenza di opposizioni, dal Tribunale ai sensi dell'art. 129, quinto comma, L.F.,  nello specifico consistenti nella nomina di un professionista cui era stato affidato il compito di stilare la relazione prevista dall'art. 124, terzo comma, L.F., non risultano essere autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 26 L. F. avanti alla  Corte d’Appello, in quanto innanzi a quel giudice si potrebbero censurare solo ai sensi dell’art. 131 L.F.  per gli eventuali riflessi sulla decisione del giudizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-firenze-16-dicembre-2022-pres-monti-est-primavera

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28537/CrisiImpresa?Autonoma-impugnazione-di-provvedimenti-istruttori-dopo-l%E2%80%99omologazione-del-concordato-fallimentare

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: