Tribunale di Milano – Concordato semplificato preceduto da una composizione negoziata: considerazioni in tema di disciplina applicabile, conferma delle misure protettive e cautelari, acquisizione del parere dell'esperto.

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Data di riferimento: 
16/09/2022

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 16 settembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Vincenza Agnese.

Concordato semplificato – Domanda di omologa presentata dopo il 15/7/2022 – Procedura preceduta da composizione negoziata iniziata in data anteriore – Applicabilità della disciplina prevista da nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Ricorso per l'omologazione di concordato semplificato – Procedura regolata dal nuovo codice della crisi e preceduta da composizione negoziata - Domanda di conferma delle misure protettive e cautelari – Proposizione contestuale - Applicabilità degli art. 54 e 55 CCII – Accoglimento possibile.

Concordato semplificato – Accesso alla procedura – Tribunale - Valutazione della presenza dei requisiti necessari – Preventiva acquisizione del parere dell'esperto – Contenuto.

Il ricorso per l’omologa del concordato semplificato che sia stato depositato nella vigenza del codice della crisi [nello specifico in data 12/9/2022] si deve ritenere sia regolato dalla nuova disciplina, non rilevando che la composizione negoziata sia iniziata in data antecedente al 15/7/2022, dal momento che la composizione negoziata non può essere considerata una procedura “pendente” alla data di entrata in vigore del Codice della Crisi ex art. 390 CCII in quanto l'art. 18 del D.L. 118/2021 che aveva introdotto il concordato semplificato quale possibile sbocco della composizione negoziata, risulta abrogato dall'art. 46 del D. Lgs. 17 giugno 2022 n. 83. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento alla domanda di omologa di  una proposta di concordato semplificato presentata ai sensi dell'art. 25 sexies CCII all'esito di una composizione negoziata e alla domanda del debitore di conferma delle misure cautelari e protettive contestualmente proposta ai sensi dell'art. 40 CCII, in particolare ai sensi dell'ultimo comma, si deve ritenere che trovi applicazione il disposto degli artt. 54, secondo comma, e 55 CCII, in quanto il concordato semplificato, quale attività che, a richiesta del debitore, può essere preceduta dalla composizione negoziata della crisi, rientra ex art. 2, lettera m bis), CCII, tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Prima della sottoposizione al Tribunale della valutazione della sussistenza dei requisiti di accesso al concordato semplificato, ivi inclusa la buona fede dell'imprenditore nello svolgimento delle trattative, va acquisito  ai sensi dell'art. 25 sexies, comma 3, CCII il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, con assegnazione alla società di un termine per la produzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28240.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-16-settembre-2022-est-agnese

[con riferimento alla seconda massima, e al fatto che la domanda di riconoscimento di misure protettive presentata nella vigenza del nuovo CCII non richiede la fissazione di udienza, né il coinvolgimento dei controinteressati, cfr. in questa rivista: Tribunale civile di Roma, Sez. XIV, 21 luglio 2022 https://www.unijuris.it/node/6402].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza