Tribunale di Milano – Composizione negoziata: presupposto richiesto per la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza di conferma delle misure protettive e carattere dello stesso.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 21 luglio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Caterina Macchi, Giud. Luisa Vasile e Rosa Grippo.
Composizione negoziata – Conferma delle misure protettive – Ordinanza del giudice monocratico - Reclamo – Mancata proposizione di difese nella precedente sede – Irrilevanza - Ammissibilità anche in tale caso.
Composizione negoziata – Conferma delle misure protettive – Ordinanza del giudice monocratico - Reclamo – Carattere di rimedio interamente devolutivo e sostitutivo – Fondamento – Applicabilità dell'art. 669 terdecies c.p.c..
Stante che nelle disposizioni del D.L. n. 118 del 2021 non si rinviene alcuna specifica preclusione rispetto al diritto del creditore su cui si riverberano gli effetti delle misure protettive richieste nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi come confermate dal giudice monocratico, si deve ritenere ammissibile il reclamo proposto da un creditore, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, di detto decreto, avverso l'ordinanza emessa da quel giudice anche laddove non abbia in precedenza fatto valere le sue difese in quella sede. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il reclamo previsto dall'art. 7, settimo comma del D.l. 118/2021, convertito con L. 147/2021, come proponibile ai sensi dell'articolo 669 terdecies del codice di procedura civile avverso l'ordinanza del giudice monocratico emessa, nell'ambito di una procedura di composizione negoziata, in sede di decisione del ricorso per la modifica o conferma delle misure protettive, costituisce un rimedio avente carattere interamente devolutivo e sostitutivo, tanto che devono essere fatti valere in quella sede anche le circostanze e i motivi sopravvenuti ed il giudice può sempre assumere informazione ed acquisire nuovi documenti; ciò ovviamente deve avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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