Tribunale di Catania – Fallimento del datore di lavoro: l'ammissione al passivo del credito spettante al dipendente a titolo di TFR obbliga il Fondo di Garanzia alla corresponsione di quanto in precedenza dal Fondo di Tesoreria non versatogli.

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Data di riferimento: 
01/04/2022

Tribunale civile di Catania, Sez. Lavoro, 01 aprile 2022 (data della pronuncia) – Giudice onorario Lidia Zingales.

Fallimento del datore di lavoro - Credito del lavoratore a titolo di TFR – Ammissione al passivo anche per la parte dovuta dal Fondo di Tesoreria – Conseguente liberazione di quel Fondo – Obbligo di pagamento ricadente sul Fondo di Garanzia.

In caso di fallimento del datore di lavoro, qualora il credito vantato dal lavoratore a titolo di TFR sia stato ammesso allo stato passivo della procedura comprensivo anche delle quote a carico del Fondo di Tesoreria, detto Fondo deve ritenersi liberato dall’obbligo di pagamento diretto al lavoratore, che viceversa sorge a norma dell'art.2 della L.29 maggio 1982, n. 297, divenuto esecutivo lo stato passivo e nella ricorrenza delle ulteriori condizioni ivi prescritte, in capo al Fondo di Garanzia istituito anch'esso presso l'INPS [nello specifico la Corte ha riconosciuto il diritto del lavoratore ricorrente alla corresponsione, da parte del Fondo di Garanzia, della differenza tra l'importo totale come ammesso al passivo e il minor importo che il Fondo di Tesoreria gli aveva corrisposto a causa dell'omesso versamento da parte del datore di lavoro fallito di parte dei contributi accantonati a titolo di trattamento di fine rapporto]. (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-catania-1-aprile-2022-est-zingales

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27872.pdf

 

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: